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L'evidenza pubblica è la procedura principale e necessaria con la quale la pubblica amministrazione svolge la sua attività negoziale nell'individuazione di un contraente per il reperimento sul libero mercato di forniture, servizi e opere.

Nonostante la piena adozione delle norme comunitarie è stata mantenuta la dizione tradizionale "evidenza pubblica" meglio definita "procedura per la definizione degli offerenti" dall'art.54 del Codice dei contratti pubblici.

La procedura ad evidenza pubblica si può articolare sinteticamente in 3 distinte fasi:

1) Deliberazione a contrarre
2) Aggiudicazione
3) Conclusione e approvazione del contratto

E' regolata dal D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE": nonostante il mercato di riferimento a cui attingere sia quello libero, il particolare fine della tutela dei pubblici interessi e della trasparenza e legalità impongono il riferimento a procedure normate dal diritto amministrativo.

L'equilibrio della procedura di evidenza pubblica è stato creato per conciliare le esigenze di legalità e autonomia della pubblica amministrazione nel perseguimento del pubblico interesse con le esigenze di trasparenza e libertà di accesso dei partecipanti nonché della garanzia del corretto reperimento delle risorse sul libero mercato nell'ottica di economicità, efficienza ed efficacia (art. 106 Costituzione).

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